Nell’ambito del diritto italiano e del diritto civile la fideiussione, e il contratto di fideiussione, sono disciplinati dall’articolo 1936 del codice civile. Questo articolo identifica, al primo comma, come fideiussore la persona che garantisce l’adempimento di un obbligo di un altro individuo e pertanto si obbliga in primo luogo nei confronti del creditore. Al secondo comma dello stesso articolo, viene chiarito che la fideiussione risulta efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza. Quindi, per semplificare, è possibile dire che nel contratto di fideiussione un terzo individuo aggiunge la propria responsabilità, nei confronti del creditore, a quella del debitore e quindi ne garantisce l’adempimento dell’obbligazione. Anche in questo caso può esserci bisogno di fare affidamento su un avvocato, come l’avv. Ticozzi, per avere consulenza e supporto giuridico per risolvere controversie nell’ambito della fideiussione.
Contratto di fideiussione: scopo, natura giuridica e accessorietà
Quindi, lo scopo della fideiussione è quella di rafforzare la posizione del creditore, dando sostegno alla posizione del debitore. In tal modo, infatti, il creditore sarà in grado di rivalersi non più su una sola persona, ma su due: il debitore e il fideiussore che gli ha fatto da garante. Di conseguenza, si tratta di una tipologia di contratto molto utilizzato e molto apprezzato in ambito bancario. Le banche, in tal modo, riesco a rafforzare la propria posizione. In ambito giuridico è possibile inquadrare la fideiussione come un “contratto consensuale ad effetti obbligatori e bilaterali” che si stipula tra il creditore ed il fideiussore ed è anche a forma libera. In realtà, infatti, il debitore principale è estraneo a questo tipo di rapporto. In più, si tratta di un contratto con carattere “accessorio”, perché consegue a quella che è l’obbligazione principale. L’accessorietà è la proprietà fondamentale della fideiussione, perché questo contratto esiste solamente nel momento in cui esiste un debito.
Obbligazioni del fideiussore: eccezioni, limiti e regresso
Quando si parla di obblighi del fideiussore si fa riferimento all’articolo 1944 del codice civile. Secondo tale articolo, il fideiussore ha un obbligo di pagamento del debito nei confronti del debitore principale. Però, al secondo comma dello stesso articolo, viene specificato che il garante non è tenuto a pagare prima che avvenga l’escussione nei confronti del debitore iniziale. Quindi, nel caso in cui il debitore non saldi il proprio debito, il creditore può rivalersi contro il fideiussore (garante). Secondo l’articolo 1941 del codice civile, la fideiussione non deve eccedere la somma che è dovuta dal debitore verso il creditore e non può essere prestata in maniera più onerosa. Stando poi all’articolo 1945 del codice civile, il garante ha anche diritto di opporre al creditore le eccezioni che spettano anche al debitore principale (escluse quelle relative all’incapacità). Infine, secondo l’articolo 1950 del codice civile, quando il garante ha pagato, può esercitare il diritto di regresso contro il debitore. Il regresso comprende quindi non solo il capitale in sé, ma anche gli interessi e le spese sostenute, come quelle giudiziarie.