Mercoledì, 16 Maggio 2012
Claudio Filippi
Forum PA 2012 - Lo stato dell'arte della operazione trasparenza
XXIII Edizione del Forum PA 2012 "Agenda Digitale e Sviluppo nell'Open Government" (16 - 19 maggio). Promosso in collaborazione con l’Associazione Italiana di Valutazione

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La trascrizione automatica dell'evento

grazie all'ingente amico io non vi sbalordito a quegli effetti speciali servizi a rappresentato parleremo in maniera devo dire in maniera più semplice in quanto non ci sono documenti pubblici da pubblicare sul tema della astratto sulla protezione dati personali sul rapporto protezione dati personali e i temi che oggi ci vedono coinvolti la trasparenza d'accesso la prima cosa da fare forse per evitare fraintendimenti è evidenziare che non c'è questo tanto agognato contrasto fra l'aspetto della presso la protezione dati con l'aspetto della trasparenza e l'accesso innanzitutto fissiamo due punti fondamentali la trasparenza non coincide con l'accesso il l'ingegner De Mita Ciampi ci evidenziata molto chiaramente il sistema della trasparenza introdotto anche con le recenti leggi il ministro Brunetta hanno evidenziato come cosa si intende per mettere in trasparenza le informazioni cioè individuare sui siti degli spazi dove mettere delle informazioni che non coincidono con i dati personali venti mettere delle informazioni che possono interessare cittadino per tutte le attività quindi non soltanto il concerto di performance ma anche le attività che quell'amministrazione pone in essere e che quindi è giusto che il cittadino sappia apre a partire dall'orario di apertura di certi sportelli fino ad arrivare a chi è il dirigente che presiede quella a quell'attività quel settore al quale mi posso rivolgere quindi con il suo telefono eventualmente un indirizzo di posta elettronica di questa filiera di trasparenza obiettivamente mancava la carenza di questi elementi trova delle soluzioni molto intelligenti vini apprezzo moltissimo questo sistema dell'India endemico che Ciampi introdotto quindi la funzione pubblica che ha lavorato su questo aspetto e da questo punto di vista non troverete mai il garante che sia del reddito questo non so da fare quindi non c'è ostacolo alla messa in trasparenza è chiaro che ingente amico correttamente mette su quegli spazi va a cercare su quegli spazi quelle informazioni che la legge prevede che debbano stare in quegli spazi anzi si arrabbia fra virgolette mettendo le facili quando ciò che dice la legge non corrisponde a quanto dovrebbe essere pubblicato e allora le si tratta di capire chi è che al contrario deve intervenire per andare a sollecitare la messa a disposizione perché non c'è una sanzione specifica e forse bisognerebbe pensarci a dire questo l'altro versante l'accesso anche su questo tema non c'è un contrasto con la madre della protezione dati fino ribadirlo fino al al termine dell'orario del mio intervento proposto dentro la mezz'ora dobbiamo sino a prendere sovrapporsi dare spazio agli altri ecco perché allora l'accesso l'accessibilità alle informazioni nel nostro ordinamento è disciplinata nell'ambito della legge duecentoquarantuno e del relativo decreto attuativo e si fonda su un principio essenziale cioè che si deve avere il diritto ad accedere a documenti che contengono anche i dati personali da diversi anni e anche di un terzo nella misura in cui io abbia un mio diritto da far valere nei confronti del sistema dell'ordinamento e quindi questo elemento mi riconosce questo diritto essendo un diritto naturalmente tutti dicono benissimo non può essere in contrasto con l'altro diritto a quello della riservatezza qual è l'elemento di bilanciamento e qui allora sono sorti fin dall'inizio di i punti deboli le amministrazioni hanno chiuso i battenti dicendo è intervenuta la legge sulla prezzi non ti faccio vedere nulla e quindi questo è stato il problema principale che ha messo in cattiva luce se posso usare un termine in proprio a complicati la luce il Garante per la protezione dati perché in realtà sembra che abbia sparigliato un po'lei abbia detto devono essere garante prezzi non si fa non si mette più nulla in a disposizione il responsabile della Regione Veneto poi ci sarà qualche esempio in cui un'amministrazione impedisce chiaramente sotto l'idea che c'è la protezione dati alla diffusione di delibere atti contenente anche le diverse allora si tratta di capire qual è la bussola di riferimento anche in questo campo con la Matera della del quella norma sono della protezione dati qui i dati sono chiari quindi vorrei per questo motivo essere lineare la legge sulla protezione dati a una norma l'articolo diciannove comma tre il quale prevede espressamente che un soggetto pubblico possa comunicare o diffondere dati personali solo quando ciò è prevista una norma di legge o di regolamento quindi questo è il presupposto incardinato nella legge sulla protezione dati su questa base quindi le amministrazioni devono necessariamente verificare che esista questo presupposto normativo legge o regolamento un regolamento ovviamente caso per caso compete compatibile e competente la norma di settore è chiaro che per la pubblicazione all'albo pretorio la il testo unico degli enti locali prevede espressamente che la del in Comune debba pubblicato all'albo pretorio quell'obbligo è il presupposto legittimante quindi conformi alla normativa protezione dati in base al quale soggetto pubblico prende delle informazioni contenute nel documento e le mette su quello strumento per pubblica come vedete lo strumento protezione dati e neutro cioè non rende non fa un distinguo fra lo strumento pubblicazione on line e lo strumento albo pretorio la vecchia cartella la che casella con il vetro davanti nella nella stanza nello spazio comunale quindi la neutralità della norma sulla protezione dati è chiaro che va poi resa interpretata alla luce delle disposizioni nuove sulla sul sulla pubblicazione on line sulle possibili pericolosità o difficoltà che lo strumento introduce rispetto alle minori difficoltà che il cartacce introduce quindi fatto questo punto di riferimento questo punto di chiarezza protezione dati non è in contrasto con la legge sulla norma che sulla trasparenza o con l'accesso come vedete anzi chiarisce qual è il presupposto qual è il punto delicato che su questo tema a volte trova qualche punto di incertezza è che se è vero che il soggetto pubblico può pubblicare le i documenti che contengono di persone all'albo pretorio non ha delle cautele per fare questa pubblicazione quindi le informazioni che sono contenute nel documento quanto tempo debbono stare con quali carattere di specificità deve essere riportato su quel documento che poi viene pubblicato e attraverso può essere cercato anche attraverso motori di ricerca può essere decontestualizzata tutti questi elementi caratterizzano il problema di prassi di protezione dati rispetto a quel cittadino i cui dati vengono pubblicati questo quando era pubblicato all'albo pretorio cartacce non accadeva perché immesso dopo quindici giorni prendeva la delibera la toglieva perché non c'era di spazio nella bacheca quindi doveva toglierà per forza permettere noi delibere che settimanalmente venivano pubblicate il cittadino aveva l'interesse andava guardare il titolo l'oggetto della delibera pubblicata perché ovviamente veniva pubblicato soltanto attraverso un foglio piegato e e atteso alla bacheca se era un interesse andava agli uffici comunali chiedeva l'accesso al documento quindi era uno due tre cinque persone interessate riguardavano il documento stesso sull'on line io posso guardare ciò che accade al Comune in Val d'Aosta da qui da Roma in qualunque momento in qualunque orario dei contestualizzare quell'informazione prender la distanza di tempo rispetto a quando è stata utilizzata per la pubblicazione all'albo pretorio questi sono i principali temi e problemi che riguardano la protezione dati rispetto alla pubblicazione attraverso lo strumento dell'on line ma non fermiamoci a questo tema che poi riprenderemo per le possibili soluzioni l'altro aspetto riguarda l'accesso perché tante e tanti soggetti pubblici dicono non tipo che non ti fornisco atte interessato che viene a chiedermi espressamente quel documento che riguarda Claudio Filippi numero poi dare per chi ti ritieni che ci sia la privacy di Claudio Filippi qual è allora la norma di riferimento abbiamo detto che la legge duecentoquarantuno caratterizza gli elementi i presupposti per ottenere documenti contenenti anche di persone nel codice protezione dati dovremmo trovare una soluzione l'articolo cinquantanove espressamente dice che i presupposti le modalità e limiti per esercitare il diritto di accesso agli dai documenti amministrativi che contengono dati personali della relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla legge duecentoquarantuno che c'è una piena salvezza quindi non può essere opposta alla normativa sulla privacy questo articolo cinquantanove esordisce proprio in questa maniera anzi qualifica l'attività il diritto di accesso ai documenti che contengono dei personali di rilevante interesse pubblico e questa qualificazione rende possibile accedere anche ai dati sensibili come sapete nell'ordinamento sono qualificati dati sensibili quelle informazioni dice il codice idonei a rivelare la salute la vita sessuale ma anche la conoscenza di essere iscritti a un partito un sindacato o la la conoscenza di razza come etnia questi aspetti ovviamente quindi sono accessibili questi elementi sono accessibili se sono contenuti nel documento oggetto di richiesta di accesso ai sensi delle quattro qual è il limite quindi per conoscere i documenti contenuti Intini contenenti dati personali è la verifica di avere i requisiti della due quattro uno l'interesse qualificato concreto attuale per la tutela di una situazione di evidente rilevante in relazione al documento di cui si è chiesto la conoscibilità quindi è evidente che il limite per accedere ai documenti contenenti dati personali di terzi e avere i requisiti soggettivi per ottenere il documento non mettiamo quindi sullo stesso piano l'accesso a un documento cui io ho diritto di accedere e non è l'ingegner D'Amico perché il mio interesse qualificato lo posso dimostrare e Luino è stata la trasparenza invece abbiamo un diritto oggettivo a vedere tutto pubblicato on line sul sito come vedete sono due mondi diversi non possiamo mettere sullo stesso piano ritenendo di trasparenza e accesso siano ormai un filone in base al quale qualunque documento sia conoscibili da chiunque pensate a classico esempio faccio un concorso pubblico graduatoria conoscibile chiunque elementi di trasparenza ma anche di di scelta del trattamento perché la pubblicazione rende comunque in quel momento la possibilità agli altri riconoscere che c'è una graduale qui da quel metro far decorrere tempi per impugnare eventualmente la dalla graduatoria debbo sapere che tra le ferite arrivato primo volti ingente endemico secondo e il punteggio e in relazione a quale concorso è stato bandito masse l'ingegner D'Amico è arrivato secondo e il posto era per una sola persona è chiaro che è un interesse qualificato a conoscere in base a quale presupposto di valutazione e io sono arrivato primo e allora sarà lui a poter accedere nell'amministrazione a tutti quei documenti contenenti dati personali anche sensibili io potrei far valere un mio diritto che mi porta in alto in grado e perché ne requisiti del bando c'era scritto la il possesso magari della legge cioè delle crisi della legge centoquattro quindi idonei a rivelare messa di salute con delle certificazioni sanitarie che ovviamente non sono messe nella loro conoscibilità nella graduatoria ma sono oggetto di accesso quindi di trasparenza comunque il PD piena conoscibilità ma soltanto i soggetti che ne hanno titolo per conoscere quegli elementi tutti invece hanno titolo a conoscere la graduatoria ecco come dire che prende corpo un chiaro distinguo tra trasparenza e accessibilità entrambi possono essere esercitati on line e tutti questi non hanno nessun ostacolo nessun elemento ostativo nella materia della protezione dati personali di nessun comma di nessun articolo del codice protezione dati personali è chiaro che la mancanza di quei requisiti rende impossibile accedere al documento e non si può dire ama se non ci fosse stato resti ce l'avrei potuto dare perché la legge durante un altro l'avrebbe comunque impedito quindi questo elemento non può essere ostacolo nel in positivo in negativo alcuni aspetti di dettaglio poi riguardano la salute la vita sessuale secondo il principio di pari rango ma non è più oggetto di approfondimento troverete questi elementi nell'articolo sessanta del codice una caratteristica della pubblicazione dei dati on line sia in termini di accessibilità sia in termini di trasparenza è quella del rispetto del principio cardine contro nel codice protezione dati della pertinenza e non eccedenza ingente amico ci ha fatto una breve rassegna delle informazioni che la legge ha stabilito che debbono essere pubblicate la qualità di quelle informazioni se la passa per rassegna con un'analisi attenta anche attraverso la piena collaborazione delle istituzioni quando il proprio ministro Brunetta colonnelli la funzione pubblica decise di fare una breve ricognizione di tutte quelle informazioni che dovrà essere pubblicate on line individuando il concetto di pertinenza non eccellenza o un punto di spalmatura se vogliamo dirlo qui in termini ovviamente costruttivi ma solo per evidenziare richiamare la vostra attenzione ha riguardato per esempio l'uso del curriculum europeo quello strumento ovviamente serve a far conoscere meglio chi cerca lavoro e come se voglio farlo sapere lo posso pubblicare on line benissimo quel corridoio europeo che serve attualmente però per presentarsi quando un interlocutore al quale sono di dover domandare perché così mi conosce meglio e arriva olive dettaglio dove metto obblighi che quali quale minori telefono dovesse dopo possa essere recapitato viene chiesto che si è utilizzato per rendere pubbliche le informazioni dei funzionari dei dipendenti pubblici è chiaro che la qualità la quantità di quelle informazioni rispetto allo scopo non regge c'è una sproporzione e li garante ha sollevato il dito dicendo di dati non tutti sono pertinenti rispetto alla finalità che deve essere raggiunta quindi va fatta una tale una verifica rispetto alle informazioni che occorre pubblicare di volta in volta apportando le quindi rendendole proporzionate alla finalità che vogliamo raggiungere e quindi qui quando dirigenti pubblica e il loro curriculum devono individuare tutte quelle informazioni che l'amministrazione gli evidenzia che devono essere strettamente pertinenti non eccellenti e proporzionate al modo con cui si fa conoscere l'individuo rispetta la funzione che svolge rispetto all'aspettativa di conoscibilità da parte della collettività tutta evidente sapere qual è lobby dell'ingegner D'Amico che si pubblica se vorremo sul sito non non interessa ma per non perché non ci interessa perché non siamo abbastanza curiosi probabilmente lo potremmo anche essere ma non ci interessa perché non è obbligo della funzione pubblica pubblicare quell'informazione che ridondante non pertinente rispetto alla conoscibilità della sua professionalità nel contesto della funzione pubblica probabilmente nella sua associazione di ingegneri technology sapere quali sono i soldi lo valorizza per altri scopi ma naturalmente non è questo lo scopo della funzione pubblica e corte preso ad esempio l'ingegner Da mica abbiamo capito qual è il concetto di pertinenza non eccedenza rispetta le informazioni da pubblicare interna quindi quando i Comuni pubblicano quelle informazioni che riguardano la trasparenza sulla spesa che l'amministrazione stessa deve erogare al cittadino un cittadino chiede a un comune da Mila sovvenzione di cento euro perché non ce la faccio arrivare a fine mese il Comune verifiche requisiti dell'ISE piuttosto che altri requisiti patrimoniali del cittadino quindi valutati Claudio Filippi e meritevole di avere quei cento euro è chiaro che debbo mettere in trasparenza come dice la norma il centodiciotto dichiara centodiciotto del due mila quelle informazioni alla collettività per far sapere a tutti guardare con i vostri soldi questa amministrazione eroga cento euro al cittadino x perché purtroppo a un problema economico ecco la qualità la quantità delle informazioni contenute in questo tipo di pubblicazioni anche qui deve essere valutato in termini di pertinenza pubblicare anche il numero di conto corrente dove viene ha fatto l'accredito di questo importo ovviamente non è pertinente ridondante insieme a noi telefono cellulare di questo cittadino perché ovviamente non è obiettivo dello della pubblicazione questo questo tipo di informazione faccio questi esempi perché sono questi gli esempi che arrivano alla segnalazione al garante e su queste informazioni che il Garante interviene censurato l'amministrazione dicendo che di volta in volta questo troppo questo toglie lo questo lo tieni per troppo tempo il concetto del tempo interviene anche da questo punto di vista mi avvio a un esaminare i documenti che sono state adottate nel corso del tempo per rendere mettere in chiaro quali sono le regole da rispettare per dare un po'una bussola propose di bussola perché la pubblica amministrazione ma anche per il cittadino i cui dati poi vengono pubblicati e li trova digitale per nome e cognome su Google e trova un responso dice accidenti ma il mio comune guarda cosa ha fatto con i dati fammi chiamare mediamente di garante perché mi va da tutelare ecco che il Garante adottato recentemente ma non più recentemente ma perché accadeva nel lontano due marzo due mila undici le linee guida in materia di trattamento dati personali contenute in atti e documenti amministrativi effettuati da soggetti pubblici definita di pubblicazione e diffusione sul web questo documento realtà non è altro che appunto una linea guida quindi un documento di ricognizione delle regole per la pubblicazione on line da parte dalla punto di vista della pubblica amministrazione ovviamente i cittadini liquidati vengono trattati in maniera non conforme a queste linee guida possono lamentarsi davanti al Garante garante interviene nei confronti di quell'amministrazione i principi emersi per punti ovviamente in queste linee guida riguardano le le principali caratteristiche innanzitutto attraverso queste linee guida non si ottiene l'accesso ai dati personali di ciò che deve essere pubblicato on line abbiamo detto non è l'oggetto di un accesso che invece viene fatto caso per caso di volta in volta il presupposto è la pubblicazione lo dicevo prima sono qui assunti legge o regolamento la finalità istituzionale del soggetto pubblico è stato richiamato il programma triennale che ci dite ritardi interverrà mettere in evidenza come fonte presupposto idoneo a garantire che certo pubblico possa dichiarare quali sono sua responsabilità quelle informazioni che vanno messe online perché diventano oggetto di trasparenza con l'evoluzione del suo livello qualitativo di trasparenza o a certe condizioni su richiesta dell'interessato su richiesta dell'interessato e interessante perché ci sono dei casi arrivare all'attenzione del Garante per esempio alcuni dipendenti che volevano mettere le proprie foto accanto al nominativo e l'amministrazione dice guarda vorrei ma non posso perché c'è la legge sulla privacy il paradosso quindi a certe condizioni qualora corrisponda a migliorare il rapporto di trasparenza fra il cittadino utente che si avvicina uno sportello della pubblica amministrazione e il tesserino dove c'è anche la fotografia e quindi si può riconoscere funziona con il Polo parlato perché lo posso riconoscere anche attraverso quella ferrovia seri l'amministrazione lo ritiene funzionale a questo scopo non c'è un impedimento in radice nella materia della protezione dati ricorderete spazia la nostra materia anche come miglior volte anche dall'altra parte della sponda rispetto al concetto di protezione dati le finalità introdotte in termini di ricognizione nelle linee guida sono quelle di trasparenza pubblicità e consultabili tra che sono più o meno quelle che abbiamo adesso esaminato la parte più interessante su cui invece volevo richiamare la vostra attenzione sono sulle su gli accorgimenti che il Garante ha introdotto in queste linee guida che in qualche maniera sono state poi riprese anche da altri strumenti e qui segnalo subito la piena collaborazione con il dj piatti e più tardi parlerà e ci mettere in evidenza gli strumenti che loro hanno utilizzato sia nei contenuti ma anche nelle modalità con cui fare i siti che poi l'ingegno amico ha fatto bene il massimo della ricognizione per andarli a scandagliare ma anche ci dite che a sua volta nelle proprie linee guida nel provvedimento centocinque in qualche maniera ha individuato le caratteristiche obbligatorie e facoltative dei soggetti pubblici per pubblicare informazioni dei modelli organizzativi di trasparenza anche per combattere altro tipo di disfunzioni abusi dei funzionari pubblici per decidere tornare a noi nelle linee guida del garante gli accorgimenti hanno riguardato in primo luogo l'uso del motore di ricerca quindi in alcuni casi quando io pubblico la delibera all'albo pretorio on line la prima regola perché io debba poter consultare quell'albo come se andassimo presso il Comune quella piazzetta il luogo dove pubblicata la bacheca con l'albo pretorio on line è la stessa cosa di quando io dicevo www comunico senza punto it vado su quel sito e su quel sito consulto la partizione dove c'è albo pretorio on line quindi quelle informazioni sono contestualizzata in al modello di ricerca mille modello organizzativo che io voglio fare di ricerca l'individuo per ordine cronologico per materia per nominativo dentro il sito il motore di ricerca può essere utilizzato ma all'interno del sito istituzionale dove io sto cercando le informazioni per rispondere al requisito di contestualità dell'informazione e insieme a quello di contestualità il secondo dei principi e quello della esattezza dei dati perché se il rilascio circolare sui motori di ricerca è chiaro che oggi di rigido Claudio Filippi potrà trovare una delibera di due anni fa che non è l'oggetto di cui io sto cercando perché non so se è puntualmente ricavata dal sito dove attualmente pubblicato un'altra delibera meno criticate quindi non evidenziata in primo nella lista delle delibere pubblicate da quel comune quindi evidente motore di ricerca e dati esatti pertinenti e aggiornati legate questi due momenti con questi due accorgimenti che il Garante ha preteso che ci fossero nelle attraverso le sue linee guida il terzo dei punti molto controverse delicato riguarda i tempi di pubblicazione per tornare all'albo pretorio on line e qui ringrazio ancora una volta dieci PAT ha pubblicato proprio recentemente un'altra un vademecum lo ha chiamato per distinguo dalle linee guida sulle modalità con cui pubblicare dati all'albo pretorio on line anche per evitare di lasciare i Comuni soli a decidere quali regole quali modelli organizzativi e nel fare questo il Garante ha evidenziato fin da subito l'anno scorso Italia rispetto ai tempi di pubblicazione se l'albo pretorio prevede la norma debba contenere documenti contenenti dati personali per non oltre quindici giorni pubblicità legale come dice la norma oltre il quindicesimo giorno mantenere in pubblicazione quel dato viola una norma di settore quindi vi è la norma di riferimento che consenta società pubbliche di pubblicare dati e quindi è censurabile evidenzio questo con grande attenzione perché molti comuni non hanno un protocollo realizzati votare per cui le delibere le lasciano a tempo indeterminato a volte anche alcuni anni troverete sul sito del garante cito perché ha pubblicato un nome e cognome il Comune ed ero nella che poverino si è trovato coinvolto poveri non sono tra virgolette naturalmente perché si trova coinvolto in una segnalazione al garante dal Garante ha verificato che questo Comune teneva nel suo modo pretorio online le delibere negli ultimi anni e non eri voleva quindi lasciava i dati delle persone crediti consultabili attraverso il motore di ricerca esterno è chiaro che il Garante ha fatto una verifica esisteva questo problema ha chiamato il come verrà nella ha fatto una richiesta di informazioni non sia adeguato in tempo utile quindi ha fatto un provvedimenti di divieto cosa accade quando frequento del divieto del Garante interviene obbliga il soggetto a rimuovere quello che non doveva essere pubblicato il problema che questo comportamento illecito in danno ovviamente del cittadino che ha visto e sui dati in circolazione per per tempo ulteriore e quindi i dati non più esatti non pertinenti inconferenti rispetto all'attività svolta prevede l'applicazione di una sanzione che il garante deve erogare in ogni caso all'essere una valutazione dell'attività illecita possano essere dal soggetto pubblico o privato in questo caso pubblico sanzione che va da venti mila centoventi mila euro quindi è evidente che il funzionario responsabile delle procedure di verifica dei tempi di conservazione nell'albo pretorio on line e dei documenti che contengono dati personali deve essere una un'attività attenta responsabile ovviamente rispetto allo svolgimento di queste regole e le regole ovviamente derivano dalla norma di legge e da queste linee guida che in qualche maniera orientano in maniera puntuale è certa il cittadino da ultimo i quattro punti delle linee degli accorgimenti delle contro le linee guida riguarda la evitare la duplicazione massiva quindi l'uso di strumenti tecnologici in questo caso abbiamo dato anche degli esempi di linee guida affinché non si possa prendere copiare tutti i documenti pubblicati on line è scaricabile portarli su un altro sito sul nostro strumento altro e farne usi di altro genere cioè non pertinenti allo scopo in relazione al quale erano stati raccolti e pubblicati e quindi coerenti con le finalità della pubblicazione stessa quindi abbiamo toccato gli aspetti delle linee guida abbiamo toccato le sanzioni e mi sono non per spaventare ma per evidenziare quanto poi si è delicata la responsabilità del soggetto pubblico che adotta questi dati abbiamo richiamato la quantità la qualità dell'iniquità che adesso gli altri colleghi relatori evidenziata nell'ambito dei loro compiti l'ultimo punto che evidenzio prima chiudere riguarda la novità introdotta nel nostro codice protezione dati da ultimo che la materia della protezione dati non si applica più ai dati di persone giuridiche cioè di soggetti che non siano solo persone fisiche quindi l'uso di queste informazioni ancorché contro dei documenti ma che non riguarda solo persone fisiche può essere liberamente utilizzato quindi anche ai fini della pubblicazione on line cosa che fino a poco tempo fa la legge del dicembre due mila undici decreto legge numero duecentouno articolo quaranta comma due ha previsto appunto questo cambiamento di prospettiva perché non si applica più dal codice protezione dati ai soggetti che non siano soltanto persone fisiche grazie dell'attenzione e buon lavoro

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